Lug
21
09

Statuto

Attenzione: apre in una nuova finestra. PDFStampaE-mail

STATUTO DELLA FONDAZIONE

 

 

Art. 1 Costituzione e denominazione

 

1.1. Con la denominazione di “FONDAZIONE GRITTI MINETTI” è costituita con sede in Bergamo, una Fondazione.

1.2. La Fondazione non ha scopo di lucro.

1.3. La Fondazione opera nell'ambito del territorio della Regione Lombardia.

1.4. La Fondazione è costituita senza limite di durata.

 

Art.2 Finalità della Fondazione

 

2.1 .La Fondazione ha come scopo esclusivo lo sviluppo di progetti di studio, ricerche scientifiche, attività formative, educative e di istruzione volte a promuovere nel pubblico interesso lo sviluppo culturale di tutti i cittadini ed in particolare dei lavoratori e delle lavoratrici oltre che delle categorie sociali più bisognose di apprendimento e di sostegno; il tutto nell’ambito dei principi ispiratori della Costituzione Italiana, con particolare riferimento ai valori di solidarietà sociale, di eguaglianza, di libertà, di sviluppo della persona umana, di tutela dei diritti dell’educazione e all’istruzione, quali fondamenti della democrazia, della pace e della giustizia sociale.

A tal fine, nel perseguimento dei suoi scopi istituzionali, e con finalità di pubblica utilità, potrà:

a) promuovere attività formative in genere, compresa l’organizzazione di corsi, convegni, seminari e conferenze;

b) promuovere e organizzare forme di comunicazione, di dibattito e di confronto culturale sui temi di specifico interesse;

c) intraprendere qualsiasi altra iniziativa volte a promuovere il pensiero e la cultura, favorendo l’incontro fra tutti coloro che possano fornire supporto di idee ed ogni altro contributo e sostegno alle attività della Fondazione;

d) organizzare manifestazioni artistiche e feste popolari;

e) istituire borse di studio e finanziare programmi di ricerca di studiosi singoli o associati, italiani o stranieri;

f) partecipare, anche attraverso contratti e rapporti associativi, ad iniziative con università pubbliche e private o latri organismi pubblici o privati italiani e stranieri per progetti culturali, formativi, informativi, di ricerca e di studio; favorire forme di scambio in sede comunitaria e internazionale;

g) favorire il conseguimento dei benefici della società dell’informazione, sia partecipando ad accrescere lo sviluppo soddisfacendo la domanda di servizi di interesse generale, sia garantendo una risposta efficace ai bisogni dei cittadini;

h) promuovere pubblicazioni ed iniziative editoriali di qualsiasi tipo e natura attinenti lo scopo della Fondazione, nel rispetto dei limiti previsti per le attività editoriali riservate ai sensi della legge 416/1981 e successive modifiche e integrazioni;

i) promuovere la raccolta di fondi e la richiesta di contributi, pubblici e privati, da destinare agli scopi della Fondazione.

 

2.2. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quella ad esse strumentali, connesse od accessorie.

 

Art. 3 Attività strumentali, accessorie e connesse

3.1. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l’altro:

a) stipulare tutto gli atti o i contratti , tra cui, senza esclusione di altri, finanziamenti di qualsivoglia natura e tipologia, anche atipica, compravendite di proprietà mobiliari e immobiliari, acquisti di diritti reali su beni immobili, convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, che siano considerati necessari e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria, o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività di propria competenza;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione dello sviluppo culturale e civile della società;

e) costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo.

Nell’ambito delle attività strumentali, accessorie e connesse sono comunque escluse quelle finanziarie, professionali o di altro genere che siano riservate ai sensi di legge.

 

Art. 4 Patrimonio e proventi

4.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili e immobili, effettuati dal Fondatore;

- da elargizioni fatte da altri enti, pubblici o privati, o da donazioni o disposizioni testamentarie fatte da persone fisiche, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- dai beni, mobili e immobili, che sono pervenuti e/o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione

- dalle somme delle rendite non utilizzate e dai proventi delle attività proprie che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono essere, destinate ad incrementare il patrimonio;

- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;

- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da enti pubblici.

 

Art. 5 Fondo di gestione

5.1. Il fondo di gestione, per l’adempimento dei compiti della Fondazione, è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, che non siano espressamente destinate al patrimonio;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie o elargizioni che provengano alla Fondazione da enti o privati interessati ai suoi fini, che non siano espressamente destinate al patrimonio;

- dai contributi da chiunque provenienti e destinati all’attività della Fondazione o finalizzate a specifiche iniziative;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse e da ogni altra entrata qualsivoglia tipologia e natura, che non siano espressamente destinate a patrimonio.

5.2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

5.3. Non sarà disposta – sotto qualsiasi forma – la distribuzione degli utili.

 

Art. 6 Fondatore

6.1. Fondatore è la “Federazione provinciale dei Democratici di Sinistra”.

 

Art. 7 Organi

7.1. Sono organi delle Fondazione:

a) il Consiglio di Indirizzo;

b) il Presidente del Consiglio di Indirizzo;

c) il Consiglio di Amministrazione:

d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

e) il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione;

f) il Collegio dei Revisori dei Conti

7.2. Sono organi eventuali della Fondazione;

a) il Comitato Scientifico;

b) il Direttore Generale;

c) le Commissioni Consultive.

 

Art. 8 Il Consiglio di Indirizzo

8.1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da 11 (undici) membri, compreso il Presidente, e svolge compiti di programmazione, indirizzo ed individuazione degli obiettivi fondamentali delle attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari.

8.2. Ne fanno parte per espressa volontà del Fondatore, che all’uopo li nomina a vita:

- BENIGNI GIUSEPPE, nato a Scanzorosciate (Bg) il giorno 1 luglio 1948 e residente a Scanzorosciate (Bg), via Marconi n.16, Codice Fiscale: BNG GPP 48L01 I506F;

- BARBIERI GIOVANNI, nato a Manerbio (Bs), il giorno 1 febbraio 1943 e residente a Albino (Bg), via Sotto Corna n.35, Codice Fiscale: BRB GNN 43B01 E884E;

- ROSSI MATTEO, nato a Ponte S.Pietro (Bg), il giorno 21 novembre 1976 e residente a Bonate Sopra (Bg) via San Rocco n.1, Codice Fiscale: RSS MTT 76S21 G856J;

- ROTA ROSALBA, nata a Almenno San Salvatore (Bg), il giorno 29 ottobre 1946 e residente ad Almenno San Salvatore (Bg), via Marconi n.6, Codice Fiscale: RTO RLB 46R69 A217D;

- MISIANI ANTONIO, nato a Bergamo (Bg), il giorno 4 settembre 1968 e residente a Bergamo (Bg) Via Corridoni n. 24, Codice Fiscale: MSN NTN 68P04 A794K;

- ARRIGONI CRISTINA, nata a Ponte S.Pietro (Bg) il giorno 24 febbraio 1983 e residente a Osio Sotto (Bg), via Vivaldi n.12, Codice Fiscale: RRG CST 83B64 G856Z;

- MORETTI TERSILLO, nato a Villongo (Bg) il giorno 16 gennaio 1952 e residente a Lovere (Bg), via Donizetti n.7, Codice Fiscale: MRT TSL 52A16 M045X;

- FERRARI IVANO, nato a Bergamo (Bg) il giorno 6 maggio 1962 e residente a Terno d’Isola (Bg) via Torer n.21, Codice Fiscale: FRR VNI 62E06 A794H;

- ARMANDI RENATO, nato a Romano di Lombardia (Bg) il giorno 22 febbraio 1949 e residente a Romano di Lombardia, via Balilla n.62, Codice Fiscale: RMN RNT 49B22 H509G

- ONGARO LUCIANO, nato a Bergamo (Bg) il giorno 5 giugno 1938 e residente a Bergamo (Bg), via Porta Dipinta n.34, Codice Fiscale: NGR LCN 38H05 A794N;

- SCANZI ALBERTO, nato a Bergamo (Bg) il giorno 1 aprile 1951 e residente a Bergamo (Bg) via Einstein n.37, Codice Fiscale: SCN LRT 51D01 A794Y.

8.3. in caso di morte, incapacità, dimissioni o di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di una delle persone fisiche di cui al punto 8.2., gli altri Consiglieri di Indirizzo con la maggioranza dei 4/5 dei Consiglieri in carica procederanno alla cooptazione di un nuovo Consigliere di Indirizzo che, resterà a sua volta in carica a vita.

8.4. L’esclusione di un Consigliere di Indirizzo può essere deliberata per giusta causa dal Consiglio di Indirizzo con il voto unanime di tutti gli altri Consiglieri in carica. L’esclusione sarà validamente operante a far tempo dalla data della delibera.

8.5. Il Consiglio di Indirizzo ha il compito di:

a) eleggerne i membri del Consiglio di Amministrazione, e fissarne il numero;

b) nominare il Presidente del Consiglio di Indirizzo; revocare, per giusta causa, i membri del Consiglio di Amministrazione;

c) nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

d) nominare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;

e) deliberare le modifiche dello Statuto della Fondazione;

f) approvare il bilancio che sarà predisposto dal Consiglio di Amministrazione;

g) autorizzare il Consiglio di Amministrazione alla stipulazione delle seguenti operazioni, se di valore eccedenti la somma di € 250.000,00: vendita e acquisto di beni immobili e/o di partecipazioni societarie, mutui e/o finanziamenti di qualsiasi genere.

In ordine alle deliberazione di cui alle lettere a) e g), il Consiglio di Indirizzo, deve previamente acquisire il parere non vincolante espresso dall’Assemblea della “Associazione Amici della Fondazione Gritti Minetti”.

8.6. Le riunione del Consiglio di Indirizzo sono tenute almeno una volta all’anno, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei membri, nel luogo di volta in volta indicato nell’avviso di convocazione.

8.7. il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Indirizzo mediante lettera raccomandata o fax o altro mezzo equipollente, da recapitarsi a ciascun componente almeno otto giorni di calendario prima della data fissata della riunione.

L’avviso deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, In casi di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o telefax, inviato con tre giorni di preavviso. L’avviso è recapitato negli stessi termini anche ai membri effettivi del Collegio dei Revisori. Le riunioni del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica (adunanze totalitarie).

8.8. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce sotto la presidenza del Presidente, e designa a maggioranza un Segretario anche al di fuori dei suoi componenti; in mancanza, per qualsiasi motivo del Presidente, il Consiglio nominerà a maggioranza dei presenti il presidente della riunione.

8.9. Il Consiglio di Indirizzo delibera a maggioranza (metà più uno) dei suoi componenti; nei soli casi di cooptazione previsto dal precedente punto 8.3, di deliberazioni di modifiche statutarie, di deliberazione di scioglimento della Fondazione e di devoluzione del patrimonio è necessaria la maggioranza dei 4/5 dei suoi componenti.

8.9. Delle adunanze del Consiglio di Indirizzo vengono redatti relativi verbali, firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario, e trascritti in ordine cronologico su apposito libro.

 

Art. 9 Il Presidente del Consiglio di Indirizzo

9.1. Il Presidente del Consiglio di Indirizzo è designato, fatto salvo per il primo mandato per il quale è nominato dal Fondatore, dal Consiglio di Indirizzo fra i suoi membri e lo presiede. Esso dura in carica tre esercizi, ed è rieleggibile.

9.2. Il Presidente del Consiglio di Indirizzo:

a) redige annualmente una relazione sull’attività della Fondazione, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Indirizzo e da comunicare al Consiglio di Amministrazione;

b) cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

c) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi.

 

Art. 10 Il Consiglio di Amministrazione

10.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto, secondo quanto fissato dal Consiglio di Indirizzo, da tre a nove membri, compresi il Presidente e il Vice-Presidente. I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dal Consiglio di Indirizzo.

Possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione anche i componenti del Consiglio di Indirizzo.

10.2. Il Consiglieri di Amministrazione restano in carica tre esercizi, salvo revoca per giusta causa da parte del Consiglio di Indirizzo, e sono rieleggibili.

10.3. In caso di morte, incapacità, dimissioni o cessazione per qualsiasi causa di un membro del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo, tempestivamente convocato dal Presidente del Consiglio di Indirizzo, procederà alla sua sostituzione.

10.4. Il Consiglio di Amministrazione salvo quanto riservato al Consiglio di Indirizzo ha l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In Particolare:

a) approva la relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione sull’attività della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo, anche tenendo conto della relazione del Presidente del Consiglio di Indirizzo;

b) nomina il Direttore Generale ai sensi dell’art. 16 del presente Statuto;

c) predispone il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;

d) approva il regolamento della Fondazione;

e) delibera sui contratti da stipulare nell’interesse della Fondazione e sulle liti attive e passive, delegando il Presidente del Consiglio di Amministrazione all’esercizio dei relativi adempimenti;

f) delibera in ordine all’accettazione di eredità, legali e donazioni, delegando il Presidente del Consiglio di Amministrazione all’esercizio dei relativi adempimenti;

g) predispone e attua i programmi di lavoro e di intervento della Fondazione, secondo le direttive del Consiglio di Indirizzo;

h) delibera sulla destinazione delle somme e dei beni non apportati al patrimonio della Fondazione;

i) individua i dipartimenti operativi della Fondazione e procede alla nomina dei Responsabili;

j) determina il numero dei componenti del Comitato Scientifico e li nomina;

k) delibera su eventuali accordi di collaborazione fra la Fondazione e altri enti o privati, fissandone le condizioni;

l) delibera su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti e/o associazioni di qualsivoglia tipologia, che corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione;

m) delibera, all’occorrenza, la costituzione di Commissioni Consultive;

n) svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.

10.5. il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, conferire speciali incarichi ai singoli Consiglieri, anche con facoltà di sub delega, fissandone le attribuzioni e i limiti.

 

Art. 11 Convocazione e deliberazione del Consiglio

11.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto, ma comunque almeno due volte all’anno, per la predisposizione e l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione deve, altresì, essere convocato ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

11.2. La convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere fatta mediante lettera raccomandata o fax o altro mezzo equipollente, da recapitarsi a ciascun componete almeno otto giorni di calendario prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza. In casi di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o telefax, inviato con tre giorni di preavviso. L’avviso è recapitato negli stessi termini anche ai membri effettivi del Collegio dei Revisori. Le riunioni del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica (adunanze totalitarie).

11.3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sotto la presidenza del Presidente o, in mancanza, del Vice-Presidente, e designa a maggioranza il Segretario anche al di fuori dei suoi componenti; in mancanza, per qualsiasi motivo anche del Vice-Presidente, il Consiglio nominerà a maggioranza dei presenti il presidente della riunione.

11.4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. E’ ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento audio e video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buon0a fede e di parità di trattamento.

11.5. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. Tuttavia, nel caso in cui, anche a seguito di astensioni, la votazione dia luogo a parità con un risultato di voti “due a due” o superiore prevale il voto di chi, purché non astenuto, presiede la riunione. Nel caso, invece, in cui, anche a seguito di astensioni, si verifichi un punteggio di voti “uno a uno”, la deliberazione si intendo non approvata. Delle adunanze del Consiglio di Amministrazione vengono redatti relativi verbali, firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario, e trascritti in ordine cronologico su apposito libro.

 

Art. 12 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

12.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, se non nominato dal Consiglio di Indirizzo, è designato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti e lo presiede.

12.2. La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione è compatibile con quella di componente del Consiglio di Indirizzo ma non con quella di Presidente del Consiglio di Indirizzo.

12.3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, firma gli atti, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega in via generale o per i singoli atti.

12.4. Il Presidente, inoltre:

a) redige annualmente, anche sulla scorta della relazione relativa all’esercizio precedente, predisposta dal Presidente del Consiglio di Indirizzo, una relazione programmatica sull’attività futura della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;

b) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

c) in casi di urgenze, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo rettifica da parte di quest’ultimo nella sua prima riunione;

d) esercita tutte le altre funzioni previste dello Statuto.

 

Art. 13 Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

13.1. Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione è designato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

 

Art. 14 Il Collegio dei Revisori dei Conti

14.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Indirizzo preferibilmente, ove possibile fra professori universitari di ruolo di materie giuridiche ed economiche, tra gli iscritti all’albo dei Revisori Ufficiali dei Conti, tra dottori commercialisti o avvocati con almeno cinque anni di iscrizione al rispettivo albo professionale. Al Consiglio di Indirizzo spetta anche la designazione del Presidente.

14.2. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione ed esercita il controllo contabile.

14.3. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre esercizi, ed i suoi componenti possono essere rieletti.

14.4. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

14.5. La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nonché con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione medesima.

 

Art. 15 Il Comitato Scientifico

15.1. Il Consiglio di Amministrazione potrà costruire un Comitato Scientifico determinandone il numero dei componenti e le funzioni.

15.2. Il Comitato Scientifico resterà in carica per cinque anni.

15.3. Il Comitato Scientifico avrà il compito di sviluppare progetti di studio, potrà inoltre svolgere attività consultiva al Consiglio di Amministrazione ed al suo Presidente su specifici temi.

15.4. Il Presidente della Fondazione ed i suoi componenti del Consiglio di Amministrazione possono partecipare ai lavori del Comitato Scientifico.

 

Art. 16 Il Direttore Generale

16.1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare un Direttore Generale, anche estraneo al Consiglio di Amministrazione, determinandone le competenze e le relative deleghe operative.

16.2. Il Direttore, se nominato, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 17 Commissioni Consultive

17.1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga utile, può costituire ed avvalersi, determinandone composizione, compiti e durata, di Commissioni Consultive che svolgano funzioni istruttorie, preparatorie, di coordinamento e supporto tecnico, organizzativo ed operativo a determinare attività del Consiglio stesso.

 

Art. 18 Emolumenti

18.1. Non sono previsti emolumenti per i componenti gli organi di indirizzo e di amministrazione, salvo il rimborso spese vive sostenute. Per i componenti dl’Organi di Controllo potrà essere previsto un compenso non superiore ai minimi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

 

Art. 19 Esercizio – Scritture Contabili – Bilancio

19.1. L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

19.2. La Fondazione è tenuta ad adottare e redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni in essere in ogni periodo di gestione ed in particolare alla tenuta dei libri giornale ed inventari in conformità di quanto disposto dagli articoli 2216 e 2217 del Codice Civile.

18.3. Il bilancio di esercizio della Fondazione dovrà essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale e rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.

 

Art. 20 Norma finale e devoluzione del patrimonio

20.1. La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo con la maggioranza dei 4/5 dei suoi componenti.

20.2. Per l’esecuzione della liquidazione il Consiglio di Indirizzo nomina uno i più liquidatori. I beni che residuano dopo l’esecuzione della liquidazione saranno devoluti con deliberazione del Consiglio di Indirizzo a sostegno delle iniziative politiche e delle attività intraprese dalla sinistra italiana e dai partiti politici, enti e associazioni che la compongono.

 

Art. 21 Rinvio

21.1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di lette